Ovvero, la centralità del fascicolo digitale nella Pubblica Amministrazione.
Ministro Madia datti una mossa.
Parliamoci chiaramente, senza l’obbligo all’introduzione del fascicolo digitale ogni riforma della Pubblica Amministrazione resterà sulla carta.
Ogni Ammiraglio, ogni Magistrato, ogni impiegato dell’ASL, di una municipalizzata, di una Regione, in barba all’interoperabilità dei formati e ad ogni obbligo di legge continuerà ad esigere carta, carta, carta.
Troppo drastico? Assolutamente no. Seguite il mio ragionamento.
La riforma del CAD mette al suo centro finalmente il diritto del cittadino a utilizzare gli strumenti digitali per controllare e per interagire alla pari con la P.A..
Pochi, naturalmente, hanno riflettuto sulla differenza sostanziale tra un diritto di cittadinanza imperniato sul controllo (il digitale ne é lo strumento sostanziale) e un diritto a verificare, attraverso il digitale, una pratica che ti riguarda.
Nel nuovo dettato legislativo (CAD e novellazione delle leggi anticorruzione) entrambi questi concetti stanno assieme, su un piano di parità.
Una novità del nuovo dettato legislativo é che la struttura organizzativa della P.A. non dovrà mai limitare il diritto del cittadino ad utilizzare uno strumento digitale per esercitare i suoi diritti individuali.
In particolare sottolineo quanto previsto all’articolo 2 del CAD (novellato)
“1.Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilita‘, la gestione, l’accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilita’ dell’informazione in modalita’ digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalita’ piu’ appropriate e nel modo piu’adeguato al soddisfacimento degli interessi degli utenti le tecnologie dell’informazione e della comunicazione.” .
A questo indirizzo fondamentale si aggiunge un ulteriore obbligo per le P.A..
All’articolo 3 del CAD si prevede “1-quater) La gestione dei procedimenti amministrativi e’ attuata dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, (la P.A. ndr) in modo da consentire, mediante strumenti informatici, la possibilita’ per il cittadino di verificare anche con mezzi telematici i termini previsti ed effettivi per lo specifico procedimento e il relativo stato di avanzamento, nonche’ di individuare l’ufficio e il funzionario responsabile del procedimento.”.
Per poter esercitare questa forma di diritto all’accesso il cittadino deve avere la possibilità di loggarsi e di accedere ad un fascicolo interamente digitale.
Sembra ovvio, ma, in assenza di fascicoli digitali non è possibile esercitare questo diritto.
Il loggarsi invece è oggi consentito -anzi auspicato- attraverso l’acquisizione di SPID (o della carta d’identità digitale, o della Carta Nazionale dei Servizi).
SPID in questo momento in termini di adesioni è un totale insuccesso (oltre che per la macchinosità del processo di acquisizione dell’identità) anche perché ci sono pochi servizi on line che interessino i cittadini.
Non citatemi le solite “isole felici”. La stragrande maggioranza delle Pubbliche Amministrazioni interessate dalle norme del CAD non offrono servizi on line che interessino i cittadini. Il CAD si applica a TUTTA la PA, comprese INPS, INAIL, Ministeri, ASL, Aziende Municipalizzate, ecc.ecc..
Riproduco qui sotto una raffigurazione del circolo virtuoso (in un Comune) che dovrebbe verificarsi per consentire ad un cittadino di esercitare i diritti sanciti dal CAD, e ad una Pubblica Amministrazione per funzionare.
Eppure l’art 40 del CAD prevede che “1. Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti, inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri, con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice e le regole tecniche di cui all’articolo 71.”
Perché questo processo non si realizza?
Tutto ciò é abbastanza semplice e non imputabile al singolo burocrate pubblico (se non per pigrizia mentale-dolo grave):
1) i software gestionali della Pubblica Amministrazione sono rigidamente verticali e non consentono la riproduzione di un processo digitale come quello illustrato più sopra. All’atto di protocollazione di una qualsiasi istanza (oggi il normale cittadino presenta le sue istanze in formato cartaceo) non sempre si forma di default un fascicolo digitale.
Se tutto va bene un fascicolo é interamente cartaceo, se va male é un ibrido (é disperso in un mare di notizie e di armadi, é misto di analogico e di digitale):
2) la totale digitalizzazione non avviene o per incuria o per ignoranza. Soprattutto, perché il CAD (inspiegabilmente) ha prorogato al dicembre del 2016 (emanazione delle nuove norme tecniche) gli effetti del DPCM 13 novembre 2014 che dettavano “Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23 -bis , 23 -ter , 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.” Recita infatti così l’art. 61 del CAD:
1. Con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono aggiornate e coordinate le regole tecniche previste dall’articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le regole tecniche vigenti nelle materie del Codice dell’amministrazione digitale restano efficaci fino all’adozione del decreto di cui al primo periodo. Fino all’adozione del suddetto decreto ministeriale, l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di adeguare i propri sistemi di gestione informatica dei documenti, di cui all’articolo 17 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014, e’ sospeso, salva la facolta’ per le amministrazioni medesime di adeguarsi anteriormente. ” Oggi l’articolo 71 del CAD resta perciò inapplicabile per assenza di decreto attuativo.
In sintesi, se la Madia non accellera i tempi per l’emanazione delle regole tecniche e soprattutto non pone termini perentori e non derogabili alla PA per l’applicazione, il processo di digitalizzazione, a partire dall’uso di SPIN e dall’esercizio di FOIA, non si realizzeranno poiché ne mancheranno i presupposti tecnici e giuridici.
Anzi, il tanto declamato FOIA e l’accesso civico diventeranno tecnicamente impossibili e costituiranno una ulteriore forma di burocratizzazione della Pubblica Amministrazione.
Si riprodurrà quel fenomeno che ho definito più volte la “burocratizzazione dell’esistente”.
Troverà pieno successo -anzi insuccesso- quella forma di digitalizzazione della PA concepita in modo elitario e veriticistico, che vede il pubblico dipendente come un nemico del cittadino.
In questa intervista Diego Piacentini (Regalo due anni all’Italia per portarla nella modernità e farvi dimenticare i certificati) afferma “Da due o tre anni è avviato un cammino: c’è il codice dell’amministrazione digitale, l’agenda europea digitale ma soprattutto una nuova consapevolezza. Si è cominciato a creare l’identità digitale del cittadino, con la quale poter accedere alle centinaia di servizi dello Stato. È da migliorare, da distribuire, si devono costruire tutti i servizi dove usarla e la maggior parte della popolazione ancora non lo sa, ma è un passo fondamentale”.
Tutto corretto, figurarsi, sono le cose che alcuni di noi sostengono da un bel pò di tempo ma, o la Madia e l’AGID si danno una smossa, oppure Piacentini potrà arruolare tutti i tecnici che vuole, oppure andrà a cozzare con i limiti e le contraddizioni del CAD.
Ricordatevi che due anni per la Pubblica Amministrazione (e per il Paese) sono solo un soffio.
Non basta una App, se non c’é un fascicolo digitale.
Queste affermazioni si basano sul fatto che la mia professione é quella di analizzare e reingegnerizzare le P.A. (in primis i Comuni) per poter applicare le nuove norme in materia di digitalizzazione.
Poche chiacchiere e lavorare sul campo é l’essenza della mia attività.